Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n. 5
Articolo 24
Accelerazione di procedure
PARTE I - URBANISTICATITOLO II - Pianificazione territoriale
Capo III - Strumenti e contenuti della pianificazione comunale
Accelerazione di procedure
1. L’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di
competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi
alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando
la conformita’ al PSC.
2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell’articolo
12 puo’ essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti
e con le procedure di cui all’articolo 19 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso), e successive modifiche.
3. L’accordo di programma e’ approvato con decreto del Presidente
della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC,
nel rispetto del PTR, qualora l’adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata
dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L’accordo
di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L’accordo
di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione
di cui all’articolo 18, comma 6, nonche’ dell’intesa di cui
all’articolo 19.
4. I soggetti indicati all’articolo 18, comma 3, partecipano all’accordo
di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
5. All’accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per
lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all’ambito
oggetto dell’accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa,
il progetto preliminare dell’opera pubblica oggetto dell’accordo.
6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti
interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento
amministrativo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’).
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all’articolo
28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell’ipotesi in cui la variante
urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attribuzioni del Comune
Articolo 4 - Attribuzioni della Provincia
Articolo 5 - Attribuzioni della Regione
Articolo 6 - Intese con lo Stato
Articolo 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
Articolo 8 - Finalita strategiche del PTR
Articolo 9 - Elementi del PTR
Articolo 10 - Formazione del PTR
Articolo 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
Articolo 12 - Efficacia
Articolo 13 - Piani di settore
Articolo 14 - Piani territoriali infraregionali
Articolo 15 - Piano strutturale comunale
Articolo 16 - Finalita strategiche del PSC
Articolo 17 - Procedura di formazione del PSC
Articolo 18 - Conferenza di pianificazione
Articolo 19 - Intesa di pianificazione
Articolo 20 - Salvaguardia
Articolo 21 - Piano operativo comunale
Articolo 22 - Procedura di formazione del POC
Articolo 23 - Decadenza dei vincoli
Articolo 24 - Accelerazione di procedure
Articolo 25 - Piani attuativi comunali
Articolo 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
Articolo 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Articolo 28 - Delega della funzione della pianificazione
Articolo 29 - Ente di pianificazione intercomunale
Articolo 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale
Articolo 31 - Perequazione urbanistica
Articolo 32 - Compensazione urbanistica
Articolo 33 - Compensazione territoriale
Articolo 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici
Articolo 35 - Supporti informativi e cartografici
Articolo 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio
Articolo 37 - Recepimento della normativa statale
Articolo 38 - Regolamento edilizio
Articolo 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nelledilizia
Articolo 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarita contributiva in edilizia
Articolo 42 - Commissione edilizia
Articolo 43 - Sportello unico per ledilizia
Articolo 44 - Categorie delle destinazioni duso
Articolo 45 - Monitoraggio dei certificati di regolarita contributiva in edilizia
Articolo 46 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 47 - Interventi finalizzati allabbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita
Articolo 49 - Strutture temporanee
Articolo 50 - Disposizioni applicative
Articolo 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 52 - Rinvio
Articolo 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
Articolo 54 - Finalita
Articolo 55 - Beni paesaggistici
Articolo 56 - Commissioni provinciali
Articolo 57 - Valenza paesaggistica del PTR
Articolo 58 - Autorizzazione
Articolo 59 - Commissioni locali per il paesaggio
Articolo 60 - Autorita competente al rilascio dellautorizzazione paesaggistica in via transitoria
Articolo 61 - Potesta regolamentare
Articolo 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, delledilizia e del paesaggio
Articolo 63 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 63 ter - Validita temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis
Articolo 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio e modifiche allarticolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilita
Articolo 66 - Entrata in vigore