Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n. 5

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio

Articolo 49

Strutture temporanee

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.

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PARTE II - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Strutture temporanee

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a permesso di costruire, benche’ difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
2. All’autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validita’ dell’atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non piu’ di due volte.
3. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalita’ previste nel regolamento edilizio comunale.
4. L’autorizzazione in precario puo’ essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validita’, per comprovati motivi di pubblico interesse.
5. Il termine di validita’ delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell’esercizio di pubbliche funzioni corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche.
6. Nel caso in cui alla scadenza dell’atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell’autorizzazione non provveda alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
7. L’installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attivita’, di manifestazioni culturali, sportive e ricreative e’ soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
8. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture ricettive all’aria aperta, cosi’ come definite dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, e ammesse dallo strumento urbanistico comunale generale vigente, gli allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attribuzioni del Comune
Articolo 4 - Attribuzioni della Provincia
Articolo 5 - Attribuzioni della Regione
Articolo 6 - Intese con lo Stato
Articolo 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
Articolo 8 - Finalita’ strategiche del PTR
Articolo 9 - Elementi del PTR
Articolo 10 - Formazione del PTR
Articolo 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
Articolo 12 - Efficacia
Articolo 13 - Piani di settore
Articolo 14 - Piani territoriali infraregionali
Articolo 15 - Piano strutturale comunale
Articolo 16 - Finalita’ strategiche del PSC
Articolo 17 - Procedura di formazione del PSC
Articolo 18 - Conferenza di pianificazione
Articolo 19 - Intesa di pianificazione
Articolo 20 - Salvaguardia
Articolo 21 - Piano operativo comunale
Articolo 22 - Procedura di formazione del POC
Articolo 23 - Decadenza dei vincoli
Articolo 24 - Accelerazione di procedure
Articolo 25 - Piani attuativi comunali
Articolo 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
Articolo 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Articolo 28 - Delega della funzione della pianificazione
Articolo 29 - Ente di pianificazione intercomunale
Articolo 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale
Articolo 31 - Perequazione urbanistica
Articolo 32 - Compensazione urbanistica
Articolo 33 - Compensazione territoriale
Articolo 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici
Articolo 35 - Supporti informativi e cartografici
Articolo 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio
Articolo 37 - Recepimento della normativa statale
Articolo 38 - Regolamento edilizio
Articolo 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 42 - Commissione edilizia
Articolo 43 - Sportello unico per l’edilizia
Articolo 44 - Categorie delle destinazioni d’uso
Articolo 45 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 46 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 47 - Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’
Articolo 49 - Strutture temporanee
Articolo 50 - Disposizioni applicative
Articolo 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 52 - Rinvio
Articolo 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
Articolo 54 - Finalita’
Articolo 55 - Beni paesaggistici
Articolo 56 - Commissioni provinciali
Articolo 57 - Valenza paesaggistica del PTR
Articolo 58 - Autorizzazione
Articolo 59 - Commissioni locali per il paesaggio
Articolo 60 - Autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via transitoria
Articolo 61 - Potesta’ regolamentare
Articolo 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio
Articolo 63 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 63 ter - Validita temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis
Articolo 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilita’
Articolo 66 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.