Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n. 5

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio

Articolo 10

Formazione del PTR

PARTE I - URBANISTICA
TITOLO II - Pianificazione territoriale
Capo I - Pianificazione territoriale regionale

Formazione del PTR

1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformita’ alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR e’ sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed e’ adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
5. Il PTR adottato e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
a) gli enti e gli organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi
e collettivi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono
destinate a produrre effetti diretti.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR e’ approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione e’ pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attribuzioni del Comune
Articolo 4 - Attribuzioni della Provincia
Articolo 5 - Attribuzioni della Regione
Articolo 6 - Intese con lo Stato
Articolo 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
Articolo 8 - Finalita’ strategiche del PTR
Articolo 9 - Elementi del PTR
Articolo 10 - Formazione del PTR
Articolo 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
Articolo 12 - Efficacia
Articolo 13 - Piani di settore
Articolo 14 - Piani territoriali infraregionali
Articolo 15 - Piano strutturale comunale
Articolo 16 - Finalita’ strategiche del PSC
Articolo 17 - Procedura di formazione del PSC
Articolo 18 - Conferenza di pianificazione
Articolo 19 - Intesa di pianificazione
Articolo 20 - Salvaguardia
Articolo 21 - Piano operativo comunale
Articolo 22 - Procedura di formazione del POC
Articolo 23 - Decadenza dei vincoli
Articolo 24 - Accelerazione di procedure
Articolo 25 - Piani attuativi comunali
Articolo 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
Articolo 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Articolo 28 - Delega della funzione della pianificazione
Articolo 29 - Ente di pianificazione intercomunale
Articolo 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale
Articolo 31 - Perequazione urbanistica
Articolo 32 - Compensazione urbanistica
Articolo 33 - Compensazione territoriale
Articolo 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici
Articolo 35 - Supporti informativi e cartografici
Articolo 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio
Articolo 37 - Recepimento della normativa statale
Articolo 38 - Regolamento edilizio
Articolo 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 42 - Commissione edilizia
Articolo 43 - Sportello unico per l’edilizia
Articolo 44 - Categorie delle destinazioni d’uso
Articolo 45 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 46 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 47 - Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’
Articolo 49 - Strutture temporanee
Articolo 50 - Disposizioni applicative
Articolo 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 52 - Rinvio
Articolo 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
Articolo 54 - Finalita’
Articolo 55 - Beni paesaggistici
Articolo 56 - Commissioni provinciali
Articolo 57 - Valenza paesaggistica del PTR
Articolo 58 - Autorizzazione
Articolo 59 - Commissioni locali per il paesaggio
Articolo 60 - Autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via transitoria
Articolo 61 - Potesta’ regolamentare
Articolo 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio
Articolo 63 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 63 ter - Validita temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis
Articolo 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilita’
Articolo 66 - Entrata in vigore