Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311
Articolo 10
Entrata in vigore
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Copertura finanziaria
Articolo 10 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato C - Allegato C
Allegato E - Allegato E
Allegato F - Allegato F
Allegato G - Allegato G
Allegato H - Allegato H
Allegato I - Allegato I
Allegato L - Allegato L
Allegato M - Allegato M