Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311
Articolo 5
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6,
comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici e’
sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica
rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura
di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente
alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali
di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di qualificazione energetica
e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Copertura finanziaria
Articolo 10 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato C - Allegato C
Allegato E - Allegato E
Allegato F - Allegato F
Allegato G - Allegato G
Allegato H - Allegato H
Allegato I - Allegato I
Allegato L - Allegato L
Allegato M - Allegato M