Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311
Articolo 2
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005
e’ sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli edifici».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici
che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualita’
temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4,
del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino
a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile con l’esclusione delle singole unita’ immobiliari; c) a
decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita’ immobiliari, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio
2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unita’
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e’
necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalita’
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unita’
immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi
i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia’
formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della
medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare interessati
entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica.».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato
di qualificazione energetica puo’ essere predisposto a cura dell’interessato,
al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato
al comma 2 dell’allegato A.».
4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3 e
4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di
singole unita’ immobiliari gia’ dotati di attestato di certificazione
energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato e’ allegato all’atto di trasferimento
a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita’ immobiliari
gia’ dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi
1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e’ messo a disposizione del
conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme
all’originale in suo possesso.».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Copertura finanziaria
Articolo 10 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato C - Allegato C
Allegato E - Allegato E
Allegato F - Allegato F
Allegato G - Allegato G
Allegato H - Allegato H
Allegato I - Allegato I
Allegato L - Allegato L
Allegato M - Allegato M