Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311
Articolo 4
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono
entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione
energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni
dei seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione
dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita’
produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi
finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente
con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente
a piu’ bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto
legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta’ di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento
individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di certificazione
energetica, o in occasione delle attivita’ ispettive di cui all’allegato
L, comma 16. 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma
3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli
immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari
a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al
comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il
volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi
di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell’energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione
del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati
dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione
del presente decreto legislativo.».
2. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione
ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso
razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili,
con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione
degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione
solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile,
le scelte conseguenti.».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Copertura finanziaria
Articolo 10 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato C - Allegato C
Allegato E - Allegato E
Allegato F - Allegato F
Allegato G - Allegato G
Allegato H - Allegato H
Allegato I - Allegato I
Allegato L - Allegato L
Allegato M - Allegato M