Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311
Articolo 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformita’ delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche’
l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e’ inefficace
a qualsiasi titolo se la stessa non e’ accompagnata da tale documentazione
asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e’ conservata
dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo,
il comune puo’ richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Copertura finanziaria
Articolo 10 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato C - Allegato C
Allegato E - Allegato E
Allegato F - Allegato F
Allegato G - Allegato G
Allegato H - Allegato H
Allegato I - Allegato I
Allegato L - Allegato L
Allegato M - Allegato M