Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 21

Finanziamenti regionali

Titolo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:
a) la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, nonché la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna;
b) il funzionamento dei musei regionali, dell’Istituto superiore regionale etnografico di cui all’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;
c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
e) l’acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione;
f) l’acquisizione di opere d’arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l’organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;
g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 4;
h) la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei;
i) l’istituzione e il consolidamento di distretti culturali;
l) la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico; la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari;
m) progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale;
n) l’esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari;
o) il funzionamento della Biblioteca e dell’Archivio storico dell’Amministrazione regionale;
p) il funzionamento del centro per i servizi culturali Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;
q) la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle biblioteche e degli archivi storici;
r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale;
s) l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna;
t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scuole isolane di ogni ordine e grado, sulle materie di cui alla presente legge;
t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'artico-lo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), settore culturale." (UPB S05.03.001 – S05.03.002). (1)
u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, per:
a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;
c) il funzionamento dei sistemi museali;
d) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale;
e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d’interesse locale;
g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979; h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.
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(1) Lettera inserita dall'art. 9, comma 12, LR 7/8/2009, n. 3.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore

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