Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 14
Osservatorio regionale dei musei
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo I - Sistema museale della Sardegna
Osservatorio regionale dei musei
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito
l’Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione
consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura
del Piano regionale di cui all’articolo 7 e alla sua attuazione, nonché
alla qualità culturale e scientifica del Sistema mussale della Sardegna
e all’istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei.
2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale
competente ed è composto da:
a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai
direttori dei musei regionali e di ente locale;
b) un rappresentante dei musei ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale
sarda;
c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema
museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;
d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie
locali;
e) tre esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei, parchi
archeologici ed ecomusei, designati dal Consiglio regionale con voto limitato
a uno;
f) un rappresentante dell’International council of museums (ICOM) operante
nel territorio regionale, designato dal presidente dell’ICOM Italia o dal
presidente regionale;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori
dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designati;
h) il dirigente del Servizio beni culturali dell’Assessorato regionale competente.Possono
far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di appartenenza,
un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche,
designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna e un rappresentante delle due università della Sardegna, designato
dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia
di beni culturali e paesaggistici.
3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente.
L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce
almeno due volte l’anno, su convocazione del suo presidente. Le funzioni
di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato
competente. 4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l’Osservatorio
presenta all’Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato
del Sistema museale della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti
esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione
sull’efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente
anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo
rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti
di cui all’articolo 21.
5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale dei musei sono attribuiti le
indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n.
27.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore