Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 18
Sistema informativo del patrimonio culturale
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo III - Sistema informativo
Sistema informativo del patrimonio culturale
1. La Regione, per l’espletamento delle funzioni previste dalla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema
informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di
rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del
loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze
già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco
con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti e soggetti
pubblici e privati, nonché di assicurare la messa in rete dell’offerta
culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali; in particolare, la
Regione organizza, gestisce e aggiorna:
a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici;
b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;
c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.
2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce
a garantire la pubblicità e la trasparenza dell’intervento pubblico
sui beni culturali e sul paesaggio e consente l’accesso ai dati nei limiti
previsti dalla legislazione vigente.
3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti
pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo
scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati catalografici nonché
per l’integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.
4. La Regione, per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, istituisce
un sistema di identità visiva le cui caratteristiche e modalità
di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore