Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 13
Rete museale dellemigrazione
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo I - Sistema museale della Sardegna
Rete museale dell'emigrazione
1. La rete museale dell’emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare
e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati
sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e
storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità
regionale e la comunità dei sardi nel mondo.
2. La rete museale dell’emigrazione è formata da ogni museo che conservi,
anche in sezioni a ciò dedicate, testimonianze documentarie sulle diverse
comunità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con i propri materiali,
le sezioni di storia locale delle biblioteche e gli archivi storici.
3. La rete museale dell’emigrazione attiva rapporti di collaborazione con
il Ministero degli esteri, con università, istituzioni e associazioni culturali
italiane e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associazioni imprenditoriali
e sindacali e di studiosi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore