Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 15
Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo II - Sistema bibliotecario della Sardegna
Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico,
che fornisce accesso alla conoscenza e all’informazione, accresce le proprie
raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei
propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento
in una prospettiva multiculturale.
2. L’archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta
e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della
comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e
conservazione, all’ordinamento e all’inventariazione, ne promuove
l’utilizzazione scientifica e l’uso pubblico nel rispetto dei principi
di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici,
le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione
e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire
l’accesso alla conoscenza e all’informazione, ove queste possano essere
funzionalmente integrate nell’organizzazione del Sistema bibliotecario della
Sardegna.
4. Le biblioteche hanno il compito di:
a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione
informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione
continua dei cittadini;
c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle
diverse fasce di utenti;
d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo
regole e standard nazionali e internazionali;
e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati,
in particolare ipovedenti e non vedenti;
f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l’acquisizione di informazioni
e documenti;
g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica
e carte dei servizi;
h) curare il reperimento e l’organizzazione della documentazione locale
al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna
a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università,
istituti e centri di ricerca;
i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali,
nazionali e internazionali.
5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente
qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi
competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri
servizi, attività e utenti.
6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono
essere a carico degli utenti le spese sostenute per l’erogazione di particolari
servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo
di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all’utilizzazione
di tecnologie.
7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo
curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia
presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni,
da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca
del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore