Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 33 bis

Monopattini elettrici

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/2/2020, N. 8
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Capo II -  Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Monopattini elettrici

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonchè sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresi’, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
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Articolo 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
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Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di cartolarizzazioni
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di salute
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Articolo 6 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
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Articolo 8 bis - Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 10 bis - Differimento dell’entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 11 bis - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Articolo 11 ter - Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Articolo 11 quater - Proroga di misure di sostegno del reddito
Articolo 11 quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Articolo 15 bis - Proroga in materia di sport
Articolo 15 ter - Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
Articolo 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
Articolo 16 bis - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna
Articolo 16 ter - Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali
Articolo 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane
Articolo 17 bis - Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Articolo 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita’ nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
Articolo 18 bis - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 18 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 18 quater - Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Articolo 19 - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
Articolo 19 bis - Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell’Arma dei carabinieri
Articolo 19 ter - Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
Articolo 21 - Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
Articolo 21 bis - Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione
Articolo 22 - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
Articolo 22 bis - Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 23 - Adeguamento della struttura della Corte dei conti
Articolo 24 - Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 25 - Disposizioni di competenza del Ministero della salute
Articolo 25 bis - Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma
Articolo 25 ter - Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari
Articolo 25 quater - Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l’attività ispettiva e di programmazione sanitaria
Articolo 25 quinquies - Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare
Articolo 25 sexies - Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
Articolo 26 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
Articolo 27 - Sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 27 bis - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Articolo 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
Articolo 31 bis - Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
Articolo 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Articolo 43 - Disposizioni finanziarie
Articolo 44 - Entrata in vigore

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