Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 12

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/2/2020, N. 8
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Capo I - Proroghe

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell’anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
2-bis. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
 « 

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20

6.000

21-60 2.500

 »;

b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
 «

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20

4.000

21-60 1.500

 ».
2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
3. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonchè specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L’ARERA stabilisce, altresi’, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l’ARERA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresi’ conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 è abrogato; d) il comma 81 è sostituito dai seguenti: «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ARERA, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all’Agenzia delle entrate, esercitato nell’ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell’attività di vendita dell’energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità»;
e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L’elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all’elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l’esclusione dall’Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all’articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
4-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
b) al comma 8:
1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall’adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito piu’ favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito piu’ favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall’articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull’attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Camere. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 28/2/2020, n. 8.

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Articolo 11 quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Articolo 15 bis - Proroga in materia di sport
Articolo 15 ter - Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
Articolo 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
Articolo 16 bis - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna
Articolo 16 ter - Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali
Articolo 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane
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Articolo 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita’ nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
Articolo 18 bis - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 18 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 18 quater - Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
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Articolo 27 - Sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 27 bis - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Articolo 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
Articolo 31 bis - Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
Articolo 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
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Articolo 44 - Entrata in vigore

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