Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 19

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/2/2020, N. 8
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Capo II -  Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonchè l’efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell’esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
a) settantotto unità per l’anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unità per l’anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unità per l’anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell’Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unità per l’anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell’Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l’anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell’Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l’anno 2021, euro 3.320.237 per l’anno 2022, euro 9.353.493 per l’anno 2023, euro 35.385.727 per l’anno 2024, euro 69.031.488 per l’anno 2025, euro 95.263.596 per l’anno 2026, euro 98.731.350 per l’anno 2027, di euro 99.204.140 per l’anno 2028, euro 100.684.910 per l’anno 2029, di euro 102.291.617 per l’anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall’anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l’Arma dei carabinieri è altresi’ autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonchè ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all’incremento del contingente di cui all’articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l’anno 2020, euro 1.831.221 per l’anno 2021, euro 2.090.855 per l’anno 2022, euro 2.090.855 per l’anno 2023, euro 2.090.855 per l’anno 2024, euro 2.108.880 per l’anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall’anno 2026.
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all’articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2020, euro 1.100.000 per l’anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall’anno 2022, di cui 1 milione di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 per l’attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020 per l’attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l’anno 2020, 3.288.259 euro per l’anno 2021, 8.511.092 euro per l’anno 2022, 14.544.348 euro per l’anno 2023, 40.576.582 euro per l’anno 2024, 74.240.368 euro per l’anno 2025, 100.526.551 euro per l’anno 2026, 103.994.305 euro per l’anno 2027, 104.467.095 euro per l’anno 2028, 105.947.865 euro per l’anno 2029, 107.554.572 euro per l’anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l’anno 2021, 6.248.137 euro per l’anno 2022, 12.281.393 euro per l’anno 2023, 38.313.627 euro per l’anno 2024, 71.977.413 euro per l’anno 2025, 98.263.596 euro per l’anno 2026, 101.731.350 euro per l’anno 2027, 102.204.140 euro per l’anno 2028, 103.684.910 euro per l’anno 2029, 105.291.617 euro per l’anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall’anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 363.080 euro per l’anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 28/2/2020, n. 8.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali
Articolo 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
Articolo 4 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di cartolarizzazioni
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
Articolo 6 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 8 bis - Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 10 bis - Differimento dell’entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 11 bis - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Articolo 11 ter - Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Articolo 11 quater - Proroga di misure di sostegno del reddito
Articolo 11 quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Articolo 15 bis - Proroga in materia di sport
Articolo 15 ter - Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
Articolo 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
Articolo 16 bis - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna
Articolo 16 ter - Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali
Articolo 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane
Articolo 17 bis - Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Articolo 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita’ nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
Articolo 18 bis - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 18 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 18 quater - Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Articolo 19 - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
Articolo 19 bis - Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell’Arma dei carabinieri
Articolo 19 ter - Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
Articolo 21 - Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
Articolo 21 bis - Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione
Articolo 22 - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
Articolo 22 bis - Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 23 - Adeguamento della struttura della Corte dei conti
Articolo 24 - Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 25 - Disposizioni di competenza del Ministero della salute
Articolo 25 bis - Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma
Articolo 25 ter - Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari
Articolo 25 quater - Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l’attività ispettiva e di programmazione sanitaria
Articolo 25 quinquies - Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare
Articolo 25 sexies - Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
Articolo 26 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
Articolo 27 - Sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 27 bis - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Articolo 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
Articolo 31 bis - Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
Articolo 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Articolo 43 - Disposizioni finanziarie
Articolo 44 - Entrata in vigore

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