Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 25

Disposizioni di competenza del Ministero della salute

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/2/2020, N. 8
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Capo II -  Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Disposizioni di competenza del Ministero della salute

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all’incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
2. All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 20, comma 2;
2) per l’80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca, per l’attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».
2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».
4-bis. All’articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».
4-ter. All’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l’anno 2019, in 31.715.000 euro per l’anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro per l’anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021».
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
4-quinquies. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».
4-sexies. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l’accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
4-septies. All’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4.1. Resta ferma l’autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
4-octies. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L’attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonchè alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del relativo protocollo d’intesa di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi. (2)
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.
4-undecies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai
policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta.
4-terdecies. Il credito d’imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d’imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l’ammissione a fruire del credito d’imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-quinquiesdecies. All’onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
4-sexiesdecies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 28/2/2020, n. 8.
(2) Comma modificato dall'art. 19, D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. 11/9/2020, n. 120.

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Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
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Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Articolo 43 - Disposizioni finanziarie
Articolo 44 - Entrata in vigore

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