Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 6

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/2/2020, N. 8
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Capo I - Proroghe

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

1. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
3. All’articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall’articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all’assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all’esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».
5-ter. L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.
5-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresi’ indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un’apposita sezione sono indicate».
5-quinquies. Per l’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L’applicazione delle misure di sostegno per l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall’articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l’anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) nell’anno 2020, l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
b) nell’anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell’articolo18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu’ del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-octies. All’articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2020 e di 300.000 euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5-novies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
5-decies. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

(1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 28/2/2020, n. 8.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
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Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di cartolarizzazioni
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Articolo 6 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
Articolo 6 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 8 bis - Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 10 bis - Differimento dell’entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 11 bis - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Articolo 11 ter - Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Articolo 11 quater - Proroga di misure di sostegno del reddito
Articolo 11 quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Articolo 15 bis - Proroga in materia di sport
Articolo 15 ter - Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
Articolo 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
Articolo 16 bis - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna
Articolo 16 ter - Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali
Articolo 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane
Articolo 17 bis - Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Articolo 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita’ nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
Articolo 18 bis - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 18 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 18 quater - Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Articolo 19 - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
Articolo 19 bis - Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell’Arma dei carabinieri
Articolo 19 ter - Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
Articolo 21 - Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
Articolo 21 bis - Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione
Articolo 22 - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
Articolo 22 bis - Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 23 - Adeguamento della struttura della Corte dei conti
Articolo 24 - Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 25 - Disposizioni di competenza del Ministero della salute
Articolo 25 bis - Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma
Articolo 25 ter - Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari
Articolo 25 quater - Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l’attività ispettiva e di programmazione sanitaria
Articolo 25 quinquies - Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare
Articolo 25 sexies - Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
Articolo 26 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
Articolo 27 - Sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 27 bis - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Articolo 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
Articolo 31 bis - Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
Articolo 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Articolo 43 - Disposizioni finanziarie
Articolo 44 - Entrata in vigore

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