Articolo Normativa

Decreto legislativo 28/1/2016 n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")

Articolo 7

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

L’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
a) promuovere l’applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita’ di cui all’articolo 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l’aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune; d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 22 per presente decreto.
3. Le autorita’ di cui all’articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attivita’ dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonche’ con le autorita’ competenti e con il punto di contatto unico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell’assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita’, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita’ competenti di cui all’articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).”.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 12 - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 17 - Introduzione dell’articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 25 - Abrogazioni
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie
Articolo 47 - Entrata in vigore