Decreto legislativo 28/1/2016 n. 15
Articolo 21
Modifiche allarticolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e’ abrogata;
2) alla lettera c) le parole: “la differenza e’ caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a” sono sostituite dalle seguenti: “la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda”;
b) al comma 3 la parola: “decreto” e’ sostituita dalla seguente:
“provvedimento”;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorita’ competenti di cui all’articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:
a) un titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e’ classificata a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera c);
b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e’ classificata a norma dell’articolo 19, comma 1, lettere d) od e).
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e’ classificata a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera d), l’autorita’ competente di cui all’articolo 5 puo’ imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.”;
d) al comma 6:
1) dopo la parola: “conoscenze,” sono inserite le seguenti: “le abilita’ e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,”;
2) dopo le parole: “esperienza professionale” sono inserite le seguenti: “ovvero mediante apprendimento permanente”;
e) al comma 7 le parole: “Con decreto del Ministro interessato” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimento dell’autorita’ competente interessata”;
f) al comma 8 la parola: “decreto” e’ sostituita dalla seguente:
“provvedimento”;
g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e’ debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall’articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita’ e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.
8-ter. Al richiedente dovra’ essere data la possibilita’ di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 6 - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 10 - Introduzione dellarticolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 17 - Introduzione dellarticolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 25 - Abrogazioni
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie
Articolo 47 - Entrata in vigore
