Decreto legislativo 28/1/2016 n. 15
Articolo 12
Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;
2) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
“e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita’ e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali.”;
3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
“e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all’esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita’ di cui all’articolo 27, contenute nell’elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e’ necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell’attivita’, rilasciato dall’autorita’ o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.”;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all’attivita’ di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.”;
c) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Le autorita’ competenti di cui all’articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita’, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall’articolo 11, possano essere espletate con facilita’ mediante connessione remota e per via elettronica. Cio’ non impedisce alle stesse autorita’ competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 6 - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 10 - Introduzione dellarticolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 17 - Introduzione dellarticolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 25 - Abrogazioni
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie
Articolo 47 - Entrata in vigore
