Articolo Normativa

Decreto legislativo 28/1/2016 n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")

Articolo 38

Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita’ I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilita’ II.”;
b) il comma 3 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:
a) all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanita’ dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita’) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
b) all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita’ del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita’) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 6 - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 10 - Introduzione dell’articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 17 - Introduzione dell’articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 25 - Abrogazioni
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie
Articolo 47 - Entrata in vigore

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