Decreto legislativo 28/1/2016 n. 15
Articolo 38
Modifiche allarticolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita’ I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilita’ II.”;
b) il comma 3 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:
a) all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanita’ dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita’) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
b) all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita’ del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita’) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 6 - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 10 - Introduzione dellarticolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 17 - Introduzione dellarticolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 25 - Abrogazioni
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie
Articolo 47 - Entrata in vigore
