Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 10/8/2012 n. 28

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

Articolo 23

Riconoscimento provinciale.

TITOLO III - Disposizioni comuni
Capo III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Riconoscimento provinciale.

1.  La provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

2.  Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e soggetti pubblici.
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Articolo 4 - Piano agrituristico aziendale.
Articolo 5 - Attività di agriturismo.
Articolo 6 - Ospitalità in alloggi.
Articolo 7 - Ospitalità in spazi aperti.
Articolo 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.
Articolo 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.
Articolo 10 - Attività di ittiturismo e limiti.
Articolo 11 - Attività di pescaturismo e limiti.
Articolo 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.
Articolo 13 - Funzioni della Regione.
Articolo 14 - Funzioni delle province.
Articolo 15 - Funzioni dei comuni.
Articolo 16 - Immobili destinati all'agriturismo.
Articolo 17 - Immobili destinati all'ittiturismo.
Articolo 18 - Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche.
Articolo 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 20 - Immagine coordinata regionale.
Articolo 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 22 - Informazione ed accoglienza.
Articolo 23 - Riconoscimento provinciale.
Articolo 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 25 - Obblighi degli operatori.
Articolo 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.
Articolo 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 30 - Norme transitorie.
Articolo 31 - Norme di abrogazione