Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 10/8/2012 n. 28

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

Articolo 25

Obblighi degli operatori.

TITOLO III - Disposizioni comuni
Capo III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Obblighi degli operatori.

1.  Chiunque esercita l'attività turistica connessa al settore primario è tenuto a:

a)  comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l'anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all'anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell'azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell'attività di pescaturismo;
b)  esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;
c)  comunicare l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività;
d)  comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";
e)  provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f)  nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;
g)  nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
h)  richiedere al comune l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15;
i)  comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e soggetti pubblici.
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Articolo 4 - Piano agrituristico aziendale.
Articolo 5 - Attività di agriturismo.
Articolo 6 - Ospitalità in alloggi.
Articolo 7 - Ospitalità in spazi aperti.
Articolo 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.
Articolo 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.
Articolo 10 - Attività di ittiturismo e limiti.
Articolo 11 - Attività di pescaturismo e limiti.
Articolo 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.
Articolo 13 - Funzioni della Regione.
Articolo 14 - Funzioni delle province.
Articolo 15 - Funzioni dei comuni.
Articolo 16 - Immobili destinati all'agriturismo.
Articolo 17 - Immobili destinati all'ittiturismo.
Articolo 18 - Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche.
Articolo 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 20 - Immagine coordinata regionale.
Articolo 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 22 - Informazione ed accoglienza.
Articolo 23 - Riconoscimento provinciale.
Articolo 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 25 - Obblighi degli operatori.
Articolo 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.
Articolo 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 30 - Norme transitorie.
Articolo 31 - Norme di abrogazione