Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 10/8/2012 n. 28

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

Articolo 24

Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.

TITOLO III - Disposizioni comuni
Capo III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.

1.  L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a)  al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività di agriturismo e di ittiturismo, come riconosciute ai sensi dell'articolo 23;
b)  alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di pescaturismo.

2.  La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.  La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicono su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.  La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al piano aziendale come approvato dalla provincia e il possesso dei requisiti richiesti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e soggetti pubblici.
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Articolo 4 - Piano agrituristico aziendale.
Articolo 5 - Attività di agriturismo.
Articolo 6 - Ospitalità in alloggi.
Articolo 7 - Ospitalità in spazi aperti.
Articolo 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.
Articolo 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.
Articolo 10 - Attività di ittiturismo e limiti.
Articolo 11 - Attività di pescaturismo e limiti.
Articolo 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.
Articolo 13 - Funzioni della Regione.
Articolo 14 - Funzioni delle province.
Articolo 15 - Funzioni dei comuni.
Articolo 16 - Immobili destinati all'agriturismo.
Articolo 17 - Immobili destinati all'ittiturismo.
Articolo 18 - Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche.
Articolo 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 20 - Immagine coordinata regionale.
Articolo 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 22 - Informazione ed accoglienza.
Articolo 23 - Riconoscimento provinciale.
Articolo 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.
Articolo 25 - Obblighi degli operatori.
Articolo 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.
Articolo 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 30 - Norme transitorie.
Articolo 31 - Norme di abrogazione