Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18

Regolamento di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Articolo 19

Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).

Capo IV - Norme generali per la disciplina degli impianti in atto

Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla provincia la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. La provincia può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.

2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:

a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione:

1) della tipologia costruttiva;

2) dell’altezza;

3) del volume di invaso;

4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;

b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;

c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.

4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell’impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l’impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.

5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:

a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;

b) progetto di ripristino dell’area in cui è ubicato l’impianto;

c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.

6. La provincia autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell’impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all’approvazione del relativo progetto.

7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla provincia il completamento dell’intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.

8. Ai sensi dell’articolo 12, la provincia ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell’impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell’interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.

9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:

a) quando la provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della L.R. n. 64/2009;

b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la provincia ordina la demolizione dell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della L.R. n. 64/2009.

10. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della L.R. n. 64/2009, la provincia trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso oppure demolito, ivi comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma 1 e 11, comma 10 della L.R. n. 64/2009.

11. Il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, ivi compresa l’approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Altri Articoli del provvedimento

preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dell’invaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale

Sorry. No data so far.