Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18
Articolo 13
Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Capo III - Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 187, comma 3 del D.P.R. 554/99. Nel caso di opere private, la provincia stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera.
2. Terminati i lavori di costruzione dell’intero impianto, il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, fa eseguire il primo invaso sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione alla provincia e, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore in corso d’opera.
3. Conclusasi positivamente la fase del primo invaso, il titolare dell’autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla provincia, trasmettendo una relazione a firma del direttore dei lavori sullo svolgimento delle relative operazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservati durante il primo invaso sperimentale.
4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:
a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell’autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla provincia a cura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
Altri Articoli del provvedimento
preamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dellarea per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dellesercizio dellimpianto e abbandono dellinvaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dellinvaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale
