Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18
Articolo 4
Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Capo II - Classificazione degli impianti e valutazione del rischio
Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.
2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 64/2009, sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.
3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;
3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;
3) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;
4) assenza di organi di scarico;
5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.
Altri Articoli del provvedimento
preamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dellarea per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dellesercizio dellimpianto e abbandono dellinvaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dellinvaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale
