Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18

Regolamento di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Articolo 14

Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).

Capo III - Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza

Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della L.R. n. 64/2009, il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare alla provincia rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 64/2009.

2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere inferiore a:

a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegato A al presente regolamento;

b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 2 di cui all’allegato A al presente regolamento;

c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 3 di cui all’allegato A al presente regolamento;

d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1 anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento.

3. La provincia, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.


Altri Articoli del provvedimento

preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dell’invaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale

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