Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 48
Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due
anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere
l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni
dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento
della attività svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali,
nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione,
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica
rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale
di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi
della legislazione vigente;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché
l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula
dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo
per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.
Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività
di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività
anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società
di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle
disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare
con le modalità indicate alla lettera a)»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività
di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio
di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione
sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle
normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività
di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale,
comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti
di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di
cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento
della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento
dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti.
Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo
4 del presente decreto.
Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi
2 e 6 del predetto articolo 4».
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale,
nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori
che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi,
dei potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle
politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro
delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente
le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione,
il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui
ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al
comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa
di importo pari al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento
di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative
oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione
per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla
predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente
al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto
formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui
al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione
con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione».
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione
solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero
con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione
prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure
comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui
agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale
del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato
anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità
degli atti».
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma
2, dopo le parole:
«rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito
dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal
comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative