Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 24
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori
di handicap in situazione di gravità)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con
handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato»
sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3»
e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti:
«al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento
della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade
dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino
con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi,
che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da:
«nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo
33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando
se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità,
dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza
al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con
handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale
rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della
stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità
o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente
che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la
specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun
lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati
informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7,
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma
4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al
comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore
a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4,
le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati
personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve
specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le
operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione
dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni
interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei
dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività
di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima
fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi
gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio
1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970,
n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari,
contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi
civili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative