Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 31
Conciliazione e arbitrato
(Conciliazione e arbitrato)
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio
una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato,
un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine
di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale
del lavoro. La commissione e composta dal direttore dell'ufficio stesso o da
un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi è da quattro supplenti
dei datori di lavoro è da quattro rappresentanti effettivi è da
quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo
di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della
Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione
prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione
è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante
dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e consegnata
o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta
del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata
con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il
convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché
la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti
alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita
presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto
e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove
ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa
la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere
tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore
può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce
mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione,
anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e
terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo
e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione
esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte
della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se
la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale
con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della
proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione
il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso
depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le
memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo
di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione
è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una
delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un
suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole:
«e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti:
«, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite
dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice,
senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque
fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita,
le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore,
e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione
di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le
parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare
i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico
deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale
richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche
derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,
produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113,
quarto comma, del codice civile.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie
aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi
dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso
è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto
di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto
dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della
parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale,
lo dichiara esecutivo con decreto».
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste
dalla contrattazione collettiva).
- La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono
essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste
dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative».
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato).
- Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità
giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste
dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì
proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito
secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante
di ciascuna delle parti è da un terzo membro, in funzione di presidente,
scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari
di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte
di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale
abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso
deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda,
le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi
di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la
domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente
a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità,
nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi
regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato
nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica
del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla
scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga,
la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta
dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato
al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro
o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte
convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede
del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso
il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale
e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può
depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare
il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può
depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il
contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione
alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione
riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare
le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata
discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può
rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione
delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione,
mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto
dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli
1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai
sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità
del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico
grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione
è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le
parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale,
ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è
depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è
la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata
la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2
per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato
dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante
assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali
e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate
nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per
il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio
e del proprio arbitro di parte».
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice
di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo
63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65
e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui
all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità
di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice
di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali
o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere
certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo
76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni
di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria,
la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali
controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non
può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo
di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola
compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione
del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti
possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui
al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi
alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto
tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità
di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali
o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività
delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere
arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura
civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di camere
arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi
terzo e quarto, del codice di procedura civile.
13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì
essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice
di procedura civile.
14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),»
sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal
capo I del presente titolo».
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono
dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione
del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività
istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti
non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e
nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali
integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative