Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 46
Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato
e di occupazione femminile)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali
per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità,
in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione
femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli
incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi
mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità
della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento
dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare
riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della
relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse
amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli
anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà
di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari,
a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale
(PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle
attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento
al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle
donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità
di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta
ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni
di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel
mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata
con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione
al genere».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative