Articolo Normativa

Regolamento Regionale Umbria 3/11/2008 n. 9

Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

Articolo 23

Distanze tra edifici - De

CAPO V - Distanze

Distanze tra edifici - De

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1,00.
2. Negli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e
d) della legge regionale n. 1/2004 le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968) per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) e all’art. 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2004, o per eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.
4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte distanze minime tra edifici, con l’esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprieta’, come di seguito indicati:
a) nelle zone di tipo B ed E, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, metri lineari 10,00 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo
strumento urbanistico generale;
b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, la misura non inferiore all’altezza dell’edificio piu’ alto e comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;
c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10,00 purche’ non risultino inferiori all’altezza dell’edificio piu’ alto;
d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprieta’ dell’edificio principale, non sono previste distanze minime;
e) tra edifici di proprieta’ diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell’art. 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6,00. Dalle pareti ditali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Il regolamento comunale per l’attivita’ edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per attivita’ ricettive, direzionali o servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.
6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprieta’ diversa non puo essere inferiore all’altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.
7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 2 della legge regionale n. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non
si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.
8. Per le opere pertinenziali di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all’art. 38, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, nonche’ per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.
   

 


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superficie territoriale - St
Articolo 3 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria
Articolo 4 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
Articolo 5 - Superficie fondiaria - Sf
Articolo 6 - Superficie asservita - Sa
Articolo 7 - Area di sedime - As
Articolo 8 - Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si
Articolo 9 - Perimetro di un edificio - Pe
Articolo 10 - Quota di spiccato - Qs
Articolo 11 - Linea di spiccato - Ls
Articolo 12 - Sagoma di un edificio - Se
Articolo 13 - Indice di utilizzazione territoriale - Iut
Articolo 14 - Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf
Articolo 15 - Indice di copertura - Ic
Articolo 16 - Indice di permeabilita’ - Ip
Articolo 17 - Superficie utile coperta - Suc
Articolo 18 - Altezza di un edificio - Ae
Articolo 19 - Altezza di una facciata di un edificio - Af
Articolo 20 - Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale Au
Articolo 21 - Opere Pertinenziali - Op
Articolo 22 - Definizione di edificio esistente
Articolo 23 - Distanze tra edifici - De
Articolo 24 - Distanze dai confini - Dc
Articolo 25 - Distanze dalle strade - Ds
Articolo 26 - Volume urbanistico di un edificio
Articolo 27 - Norme finali e transitorie