Articolo Normativa

Regolamento Regionale Umbria 3/11/2008 n. 9

Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

Articolo 17

Superficie utile coperta - Suc

CAPO IV - Grandezze edilizie

Superficie utile coperta - Suc

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalita’:
a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta e’ conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale situati all’interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico puo’ prevedere un divisone maggiore;
b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati e’ ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l’accesso al piano indicate all’art. 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra e’ misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all’art. 11;
c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l’inserimento di nuovi piani all’interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonche’ di contributo di costruzione;
d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta e’ misurata con le modalita’ previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto previsto ai commi 3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 69, comma 9 della legge regionale n. 11/2005.
2. Il calcolo della superficie utile coperta e’ finalizzato alla verifica dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale e dell’indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.
3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell’edificio non sono conteggiati:
a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico, nei limiti e con le modalita’ previste dall’art. 37, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004;
b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all’art. 38. comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 1/2004, nei limiti e con le modalita’ ivi previste;
c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, nei limiti e con le modalita’ previste dallo stesso articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito (10 per cento) per tre;
d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell’edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile dell’edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumanie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili) purche’ contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;
e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonche’ le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:
1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale. purche’ la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;
2) secondo le modalita’ stabilite dal regolamento comunale per l’attivita’ edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;
3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per attivita’ extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.  11/2005;
f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 21, comma 2, lettera a), punto 5) e lettera b), punto 2);
g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq 20 per ogni piano;
h) le superfici dei locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura inclinato e l’estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a m 1,80;
i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti
1), 2) e 4) nei limiti di metri quadrati 30 di superficie utile coperta ovvero del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;
j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell’edificio;
k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 7) e 9);
l) i locali necessari per l’alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura di aree per parcheggi pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali e funzionali in attuazione delle relative normative, con esclusione delle zone A ed E.
4. Per i servizi pubblici la superficie utile coperta ammissibile e le relative modalita’ di calcolo sono stabilite dagli strumenti urbanistici.
5. Per le attivita’ produttive, anche agricole, il regolamento
comunale per l’attivita’ edilizia o lo strumento urbanistico possono stabilire le tipologie e/o le superfici dei locali tecnologici per impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e pompaggio indispensabili all’attivita’ aziendale, da non computare nella superficie utile coperta, ad integrazione di quelle elencate nel comma 3.


 


  
   

 


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superficie territoriale - St
Articolo 3 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria
Articolo 4 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
Articolo 5 - Superficie fondiaria - Sf
Articolo 6 - Superficie asservita - Sa
Articolo 7 - Area di sedime - As
Articolo 8 - Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si
Articolo 9 - Perimetro di un edificio - Pe
Articolo 10 - Quota di spiccato - Qs
Articolo 11 - Linea di spiccato - Ls
Articolo 12 - Sagoma di un edificio - Se
Articolo 13 - Indice di utilizzazione territoriale - Iut
Articolo 14 - Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf
Articolo 15 - Indice di copertura - Ic
Articolo 16 - Indice di permeabilita’ - Ip
Articolo 17 - Superficie utile coperta - Suc
Articolo 18 - Altezza di un edificio - Ae
Articolo 19 - Altezza di una facciata di un edificio - Af
Articolo 20 - Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale Au
Articolo 21 - Opere Pertinenziali - Op
Articolo 22 - Definizione di edificio esistente
Articolo 23 - Distanze tra edifici - De
Articolo 24 - Distanze dai confini - Dc
Articolo 25 - Distanze dalle strade - Ds
Articolo 26 - Volume urbanistico di un edificio
Articolo 27 - Norme finali e transitorie

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