Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 25/2/2010 n. 5

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse

Articolo 4

Modifiche all’articolo 4 della L.R. n. 29/2003

Capo I - Disposizioni in materia di demanio regionale

Modifiche all’articolo 4 della L.R. n. 29/2003

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della L.R. n. 29/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione, possono essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione.

2. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori.

3. Il prezzo della vendita è così costituito:

a) per i suoli agricoli non migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

b) per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della L.R. n. 67/1980, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, modificato dall’articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

4. I suoli liberi possono essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal comma 3, costituisce la base d’asta.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla L.R. n. 67/1980
Articolo 3 - Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della L.R. n. 29/2003
Articolo 5 - Modifica all’articolo 6 della L.R. n. 29/2003
Articolo 6 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Articolo 7 - Funzioni delle Comunità montane soppresse
Articolo 8 - Effetti della soppressione delle Comunità montane
Articolo 9 - Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane.
Articolo 10 - Abrogazioni
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
Articolo 12 - Modifica all’articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
Articolo 13 - Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006.
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.
Articolo 15 - Sospensione degli effetti dell’ articolo 5 del Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate.
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
Articolo 17 - Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 18 -
Articolo 19 - Alienazione immobili.
Articolo 20 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.
Articolo 21 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
Articolo 22 - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti.
Articolo 23 - Dipendenti ADISU.
Articolo 24 - Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali.