Legge Regionale Puglia 25/2/2010 n. 5
Articolo 1
Modifica allarticolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
Capo I - Disposizioni in materia di demanio regionale
Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
1. L’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), come modificato dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è sostituito dal seguente:
«Art. 18
Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria.
1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.
2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo.
3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.
4. Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.
5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla L.R. n. 67/1980
Articolo 3 - Modifica allarticolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della L.R. n. 29/2003
Articolo 5 - Modifica allarticolo 6 della L.R. n. 29/2003
Articolo 6 - Modifica allarticolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Articolo 7 - Funzioni delle Comunità montane soppresse
Articolo 8 - Effetti della soppressione delle Comunità montane
Articolo 9 - Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane.
Articolo 10 - Abrogazioni
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
Articolo 12 - Modifica allarticolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
Articolo 13 - Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006.
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.
Articolo 15 - Sospensione degli effetti dell articolo 5 del Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate.
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
Articolo 17 - Disciplina del procedimento delle varianti di cui allarticolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 18 -
Articolo 19 - Alienazione immobili.
Articolo 20 - Modifica allarticolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.
Articolo 21 - Modifica allarticolo 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
Articolo 22 - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per lattuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti.
Articolo 23 - Dipendenti ADISU.
Articolo 24 - Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
