Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 25/2/2010 n. 5

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse

Articolo 14

Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

Capo V - Disposizioni in materia di attività produttive

Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

1. Nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, la Regione dà attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, attraverso l’adozione, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale, di specifici regolamenti finalizzati alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Per l’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti dalla normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i seguenti principi e criteri:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio regionale;

b) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

c) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della direttiva;

e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;

f) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

g) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete delle diverse Aree dell’Amministrazione regionale;

h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;

i) garantire il diritto all’informazione, anche per il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell’attività amministrativa di cui alla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia);

j) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;

k) adottare adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione la normativa regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla L.R. n. 67/1980
Articolo 3 - Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della L.R. n. 29/2003
Articolo 5 - Modifica all’articolo 6 della L.R. n. 29/2003
Articolo 6 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Articolo 7 - Funzioni delle Comunità montane soppresse
Articolo 8 - Effetti della soppressione delle Comunità montane
Articolo 9 - Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane.
Articolo 10 - Abrogazioni
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
Articolo 12 - Modifica all’articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
Articolo 13 - Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006.
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.
Articolo 15 - Sospensione degli effetti dell’ articolo 5 del Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate.
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
Articolo 17 - Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 18 -
Articolo 19 - Alienazione immobili.
Articolo 20 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.
Articolo 21 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
Articolo 22 - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti.
Articolo 23 - Dipendenti ADISU.
Articolo 24 - Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali.

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