Legge Regionale Puglia 25/2/2010 n. 5
Articolo 11
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
Capo III - Disposizioni in materia di contenzioso amministrativo
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.
1. Alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio regionale del contenzioso), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1, come sostituito dal primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1
1. È istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione);
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella L.R. n. 1/1972.
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910.
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.».
c) l’articolo 3 è soppresso;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del contenzioso competente territorialmente.
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla L.R. n. 67/1980
Articolo 3 - Modifica allarticolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della L.R. n. 29/2003
Articolo 5 - Modifica allarticolo 6 della L.R. n. 29/2003
Articolo 6 - Modifica allarticolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Articolo 7 - Funzioni delle Comunità montane soppresse
Articolo 8 - Effetti della soppressione delle Comunità montane
Articolo 9 - Contributo straordinario per le attività di liquidazione delle Comunità montane.
Articolo 10 - Abrogazioni
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8
Articolo 12 - Modifica allarticolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
Articolo 13 - Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006.
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.
Articolo 15 - Sospensione degli effetti dell articolo 5 del Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate.
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
Articolo 17 - Disciplina del procedimento delle varianti di cui allarticolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 18 -
Articolo 19 - Alienazione immobili.
Articolo 20 - Modifica allarticolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.
Articolo 21 - Modifica allarticolo 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
Articolo 22 - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per lattuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti.
Articolo 23 - Dipendenti ADISU.
Articolo 24 - Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
