Legge Regionale Calabria 19/10/2009 n. 35
Articolo 12
Utilizzazione degli edifici
Utilizzazione degli edifici
1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, è condizionato alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all’articolo 8 della presente legge, integrato con l’attestazione, da parte del collaudatore, della rispondenza dell’opera collaudata alla normativa antisismica, per come previsto dall’articolo 62 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, nonché al progetto depositato presso il Servizio Tecnico regionale.
2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell’attestato di avvenuto deposito.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Autorizzazione sismica
Articolo 4 - Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto
Articolo 5 - Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Articolo 6 - Progetto ed allegati
Articolo 7 - Verifiche
Articolo 8 - Collaudo statico
Articolo 9 - Certificato di idoneità statica
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Repressione delle violazioni
Articolo 12 - Utilizzazione degli edifici
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Sistema sanzionatorio
Articolo 15 - Parere sugli strumenti urbanistici
Articolo 16 - Attuazione procedure
Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norma di rinvio
Articolo 20 - Entrata in vigore