Legge Regionale Calabria 19/10/2009 n. 35
Articolo 9
Certificato di idoneità statica
Certificato di idoneità statica
1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii.
2. Lo stesso certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi e dai successivi DD.MM., in particolare al D.M. 14 gennaio 2008, e firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge. (1)
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(1) Comma modificato dall'art.4, L.R. 5/1/2010, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Autorizzazione sismica
Articolo 4 - Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto
Articolo 5 - Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Articolo 6 - Progetto ed allegati
Articolo 7 - Verifiche
Articolo 8 - Collaudo statico
Articolo 9 - Certificato di idoneità statica
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Repressione delle violazioni
Articolo 12 - Utilizzazione degli edifici
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Sistema sanzionatorio
Articolo 15 - Parere sugli strumenti urbanistici
Articolo 16 - Attuazione procedure
Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norma di rinvio
Articolo 20 - Entrata in vigore