Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 19/10/2009 n. 35

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica

Articolo 11

Repressione delle violazioni

Repressione delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell’articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nell’articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001, appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico regionale competente per territorio.
2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del D.P.R. n. 380/2001.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Autorizzazione sismica
Articolo 4 - Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto
Articolo 5 - Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Articolo 6 - Progetto ed allegati
Articolo 7 - Verifiche
Articolo 8 - Collaudo statico
Articolo 9 - Certificato di idoneità statica
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Repressione delle violazioni
Articolo 12 - Utilizzazione degli edifici
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Sistema sanzionatorio
Articolo 15 - Parere sugli strumenti urbanistici
Articolo 16 - Attuazione procedure
Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norma di rinvio
Articolo 20 - Entrata in vigore