Legge Regionale Calabria 19/10/2009 n. 35
Articolo 10
Responsabilità
Responsabilità
1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica«, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008. (1)
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l’opera sia realizzata in conformità al progetto depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo di cui all’articolo 8 della presente legge, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.
4. Per le opere non soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per le opere in cemento armato» o alla Parte II Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il direttore dei lavori, entro dieci giorni dall’ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore, comunicazione dell’avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.
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(1) Comma modificato dall'art.5, L.R. 5/1/2010, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Autorizzazione sismica
Articolo 4 - Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto
Articolo 5 - Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Articolo 6 - Progetto ed allegati
Articolo 7 - Verifiche
Articolo 8 - Collaudo statico
Articolo 9 - Certificato di idoneità statica
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Repressione delle violazioni
Articolo 12 - Utilizzazione degli edifici
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Sistema sanzionatorio
Articolo 15 - Parere sugli strumenti urbanistici
Articolo 16 - Attuazione procedure
Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norma di rinvio
Articolo 20 - Entrata in vigore