Legge 7/7/2009 n. 88
Articolo 41
Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE‘ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e‘ tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche´ assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
b) promuovere l’elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall’articolo 17 della direttiva;
d) definire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresı‘ la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima siano conformi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;
h) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
i) ferma restando l’applicazione del principio di prevalenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazio—nale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
m) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
n) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
o) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni puo‘ riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l’adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:
1) salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonche´ eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente;
t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonche´ eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario ai sensi dell’articolo
117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonche´ ai princìpi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Articolo 9 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante lattuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Articolo 10 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dellaria ambiente e per unaria più pulita in Europa
Articolo 11 - Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico
Articolo 12 - Modifica allarticolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
Articolo 13 - Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie per lapplicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 15 - Delega al Governo per ladeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 16 - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Articolo 17 - Disposizioni per lapplicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
Articolo 19 - Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato allalimentazione umana
Articolo 20 - Disposizioni per lattuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2008
Articolo 21 - Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
Articolo 22 - Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 23 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
Articolo 24 - Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie
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Articolo 26 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2007/65/CE
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Articolo 28 - Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89
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Articolo 30 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2008/43/CE relativa allistituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
Articolo 31 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allesercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Articolo 32 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE
Articolo 33 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
Articolo 34 - Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva 2003/94/CE
Articolo 35 - Termine del procedimento di cui allarticolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
Articolo 36 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dellacquisizione e della detenzione di armi
Articolo 37 - Disposizioni relative allattuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/ CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole
Articolo 38 - Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari
Articolo 39 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200
Articolo 40 - Disposizioni per laccreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare
Articolo 41 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Articolo 42 - Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società
Articolo 43 - Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare lemergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale
Articolo 44 - Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dellefficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
Articolo 45 - Modifica allarticolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nellambito della procedura dinfrazione n. 2005/5086
Articolo 46 - Costituzione e natura giuridica dei GECT
Articolo 47 - Autorizzazione alla costituzione di un GECT
Articolo 48 - Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT
Articolo 49 - Delega al Governo per lattuazione di decisioni quadro
Articolo 50 - Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa allapplicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Articolo 51 - Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dellUnione europea incaricate dellapplicazione della legge
Articolo 52 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa allapplicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nellUnione europea
Articolo 53 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
Allegato A - Allegato A
Allegato B - Allegato B
