Articolo Normativa

Legge 7/7/2009 n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Articolo 22

Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE‘ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 67, comma 6, le parole:
«conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;
b) l’articolo 144-bis e‘ sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere
le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche´ le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e‘ prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte
III, titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo‘ avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche´ del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo‘ inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’articolo 139, puo‘ avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui  all’articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo‘ avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´ relativamente all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell’articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».
2. Alle attività e agli adempimenti di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie
Articolo 2 - Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa
Articolo 3 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
Articolo 4 - Modifica all’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli
Articolo 5 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
Articolo 6 - Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 7 - Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005
Articolo 8 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
Articolo 9 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Articolo 10 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Articolo 11 - Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico
Articolo 12 - Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
Articolo 13 - Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 15 - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 16 - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Articolo 17 - Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
Articolo 19 - Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Articolo 20 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008
Articolo 21 - Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
Articolo 22 - Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 23 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
Articolo 24 - Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie
Articolo 25 - Modifica all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Articolo 26 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE
Articolo 27 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2007/68/CE
Articolo 28 - Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89
Articolo 29 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Articolo 30 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
Articolo 31 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Articolo 32 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE
Articolo 33 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
Articolo 34 - Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva 2003/94/CE
Articolo 35 - Termine del procedimento di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
Articolo 36 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Articolo 37 - Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/ CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole
Articolo 38 - Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari
Articolo 39 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200
Articolo 40 - Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare
Articolo 41 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Articolo 42 - Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società
Articolo 43 - Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale
Articolo 44 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
Articolo 45 - Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2005/5086
Articolo 46 - Costituzione e natura giuridica dei GECT
Articolo 47 - Autorizzazione alla costituzione di un GECT
Articolo 48 - Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT
Articolo 49 - Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro
Articolo 50 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Articolo 51 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge
Articolo 52 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea
Articolo 53 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
Allegato A - Allegato A
Allegato B - Allegato B

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