Articolo Normativa

Legge 7/7/2009 n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Articolo 24

Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE‘ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie

1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e‘ sostituito dal seguente:
«3. La ritenuta e‘ operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta e‘ ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.  L’aliquota della ritenuta e‘ ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.  3. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) e‘ sostituita dalla seguente:
«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e‘ ivi soggetto passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità »;
b) l’articolo 13 e‘ sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e‘ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e‘ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e‘ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e‘ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e‘ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e‘ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e‘ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e‘ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e‘ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e‘ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e‘ costituita dal valore normale dei servizi se e‘ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e‘ stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e‘ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile e‘ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti»; c) l’articolo 14 e‘ sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Determinazione del valore normale) – 1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto  dei beni o di beni simili o, in mancanza,il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell’articolo
13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l’individuazione del valore normale»; d) all’articolo 17, il terzo comma e‘ sostituito dal seguente:
«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, ne‘ abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o professioni»;
e) all’articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo e‘ sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9, nonche´ delle operazioni indicate nell’articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell’articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche´ di importo complessivo non inferiore a duecento euro»; f) all’articolo 54, il terzo comma e‘ sostituito dal seguente: «L’ufficio puo‘ tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso ».
5. Il primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e‘ sostituito dal seguente:
«Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero
3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonche´ dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate e‘ desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche´ queste siano gravi, precise e concordanti».
6. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, e‘ emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.  7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 38:
1) dopo il comma 4, e‘ inserito il seguente:
«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore»;
2) al comma 5, la lettera c) e‘ sostituita
dalla seguente:
«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta e‘ totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e‘ superato. L’ammontare complessivo degli acquisti e‘ assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»; b) all’articolo 40:
1) il comma 4 e‘ sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche´ tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato»;
2) il comma 8 e‘ abrogato;
3) il comma 9 e‘ sostituito dal seguente:
«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonche´ le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro»;
c) all’articolo 41, comma 1, la lettera b) e‘ sostituita dalla seguente:
«b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresı‘ se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e‘ ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1º gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e‘ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale e‘ esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso»;
d) l’articolo 43 e‘ sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) – 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e‘ determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, e‘ ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e‘ costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
e) all’articolo 44, il comma 2 e‘ sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, l’imposta e‘ dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d’imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»;
f) l’articolo 46 e‘ sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) – 1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche´ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati.  La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.  Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.  3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e‘ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria »;
g) all’articolo 50, il comma 1 e‘ sostituito dal seguente: «1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza »;
h) all’articolo 50, il comma 3 e‘ sostituito dal seguente:
«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni».
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4
e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all’articolo
1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, puo‘ adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonche´ di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche´ dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche´ su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e‘ introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonche´ della relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e‘ consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi.
Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e‘ altresı‘ consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), e‘ rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche´ rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello e‘ reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresı‘ l’assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione,
ancorche´ gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso società controllanti,
controllate o collegate;
e)           adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonche´ l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
f)            promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche´ di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g)            nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonche´, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell’Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
l) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a
fini di controllo e ispezione, nonche´, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.
18. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l’istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e‘ sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine e‘ altresı‘ sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell’autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In caso di decorso del termine per l’istruttoria senza l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 e‘ subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario.  Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e‘ predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz’altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche´ della direttiva 2006/70/ CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonche´ gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT.
21. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l’atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All’articolo 4, comma 1, della legge
13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E‘ punito altresı‘ con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche´ titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e‘ punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000».
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche´ delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l’Amministrazione dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell’arco di dodici mesi, e‘ disposta la revoca della concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, e‘ stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresı‘ determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonche´ l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
28. Nel rispetto dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonche´ ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e‘ integrato di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere nonche´ alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze e‘ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
32. All’articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento ».

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie
Articolo 2 - Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa
Articolo 3 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
Articolo 4 - Modifica all’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli
Articolo 5 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
Articolo 6 - Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 7 - Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005
Articolo 8 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
Articolo 9 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Articolo 10 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Articolo 11 - Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico
Articolo 12 - Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
Articolo 13 - Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 15 - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 16 - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Articolo 17 - Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
Articolo 19 - Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Articolo 20 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008
Articolo 21 - Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
Articolo 22 - Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 23 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
Articolo 24 - Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie
Articolo 25 - Modifica all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Articolo 26 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE
Articolo 27 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2007/68/CE
Articolo 28 - Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89
Articolo 29 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Articolo 30 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
Articolo 31 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Articolo 32 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE
Articolo 33 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
Articolo 34 - Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva 2003/94/CE
Articolo 35 - Termine del procedimento di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
Articolo 36 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Articolo 37 - Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/ CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole
Articolo 38 - Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari
Articolo 39 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200
Articolo 40 - Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare
Articolo 41 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Articolo 42 - Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società
Articolo 43 - Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale
Articolo 44 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
Articolo 45 - Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2005/5086
Articolo 46 - Costituzione e natura giuridica dei GECT
Articolo 47 - Autorizzazione alla costituzione di un GECT
Articolo 48 - Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT
Articolo 49 - Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro
Articolo 50 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Articolo 51 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge
Articolo 52 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea
Articolo 53 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
Allegato A - Allegato A
Allegato B - Allegato B

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