Articolo Normativa

Legge 7/7/2009 n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Articolo 31

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE‘ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo e‘ tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire l’ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;
b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell’avviso di convocazione e la data di svolgimento dell’assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell’interesse a un’adeguata informativa degli azionisti e dell’esigenza di una tempestiva convocazione dell’assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;
d) adeguare la disciplina del contenuto dell’avviso di convocazione a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l’effettiva diffusione nell’Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;
e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea di cui all’articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/ 36/CE, non avvalendosi dell’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonche´ quanto previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3;
f) adeguare la disciplina della legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del voto a quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonche´ in materia di disciplina dell’assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;
g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell’interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all’assemblea, anche tramite un rappresentante, dell’azionista, nonche´ dell’esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;
h) al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresı‘ l’introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;
i) disciplinare il diritto dell’azionista di porre domande connesse all’ordine del giorno prima dell’assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE; l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l’esercizio del voto per delega, adeguandola altresı‘ all’articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo
2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo
comma, del medesimo articolo e confermando
quanto previsto dall’articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;
m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l’azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/ CE;
n) rivedere e semplificare la disciplina
della sollecitazione delle deleghe di voto,
coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;
o) disciplinare, ove necessario, l’esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/ 36/CE;
p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l’attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo;
q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie
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Articolo 4 - Modifica all’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli
Articolo 5 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
Articolo 6 - Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 7 - Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005
Articolo 8 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
Articolo 9 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Articolo 10 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Articolo 11 - Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico
Articolo 12 - Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
Articolo 13 - Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 15 - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 16 - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Articolo 17 - Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
Articolo 19 - Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Articolo 20 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008
Articolo 21 - Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
Articolo 22 - Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 23 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
Articolo 24 - Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie
Articolo 25 - Modifica all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Articolo 26 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE
Articolo 27 - Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2007/68/CE
Articolo 28 - Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89
Articolo 29 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Articolo 30 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
Articolo 31 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Articolo 32 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE
Articolo 33 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
Articolo 34 - Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva 2003/94/CE
Articolo 35 - Termine del procedimento di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825
Articolo 36 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Articolo 37 - Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/ CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole
Articolo 38 - Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari
Articolo 39 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200
Articolo 40 - Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare
Articolo 41 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Articolo 42 - Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società
Articolo 43 - Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale
Articolo 44 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
Articolo 45 - Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2005/5086
Articolo 46 - Costituzione e natura giuridica dei GECT
Articolo 47 - Autorizzazione alla costituzione di un GECT
Articolo 48 - Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT
Articolo 49 - Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro
Articolo 50 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Articolo 51 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge
Articolo 52 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea
Articolo 53 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
Allegato A - Allegato A
Allegato B - Allegato B

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