Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 15/4/2009 n. 3755
Articolo 15
Oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai
singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione
civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare
l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 aprile 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Supporto all'attuazione delle iniziativeArticolo 2 - Sostituzione articolo 7 ordinanza di protezione civile n. 3754 9 aprile 2009
Articolo 3 - Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 4 - Modifiche articolo 15 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 5 - Inserimento articolo 16 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 6 - Pagamenti relativi alle risorse finanziarie arrivate sui conti correnti bancari o postali fruttiferi
Articolo 7 - Iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
Articolo 8 - Commissario delegato
Articolo 9 - Funzionalità ed efficienza delle attività
Articolo 10 - Esigenze del Dipartimento della protezione civile
Articolo 11 - Modifiche ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 12 - Oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico
Articolo 13 - Modifiche ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754
Articolo 14 - Necessità di ricostruire la sede del Compartimento ANAS
Articolo 15 - Oneri connessi alla realizzazione delle iniziative