Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 15/4/2009 n. 3755
Articolo 13
Modifiche ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754
1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e' sostituito dal
seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal
Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di
Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in
attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata,
fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di
150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera
prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno,
direttamente impegnati in attivita' necessarie al superamento
dell'emergenza, e' corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una
indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari
al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista
dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel
limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e
di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del
personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto
Intervento, impiegato nell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31
maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario
effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili
pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate direttamente impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel
limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.
Al sopra citato personale comandato fuori sede, e' corrisposto, ove
previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi
ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
e' corrisposta, altresi', in relazione al servizio svolto,
l'indennita' di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma
debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al
Dipartimento della protezione civile».
2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento
dell'emergenza, e' autorizzata la spesa per la gestione,
l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei
carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza nonche' per gli oneri necessari per il
funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni
individuali del personale e per i richiami del personale volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente
comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al
Dipartimento della protezione civile.
3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, e', altresi', autorizzato ad attuare con urgenza
un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di
Pronto Intervento del Ministero dell'Interno impiegati nelle zone
terremotate per fornire strutture per l'assistenza continua alla
popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla
preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di
assicurare la compatibilita' con le risorse finanziarie disponibili
per l'attuazione della presente ordinanza.
4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per
gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e' autorizzato ad
avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di
materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione
avvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamente
espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, con oneri
stimati in complessivi 20 milioni di euro.
6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala
operativa del Ministero dell'interno risultante dall'ordine di
servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile e' autorizzata, fino al 31 maggio
2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore
mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente
documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della
protezione civile.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Supporto all'attuazione delle iniziativeArticolo 2 - Sostituzione articolo 7 ordinanza di protezione civile n. 3754 9 aprile 2009
Articolo 3 - Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 4 - Modifiche articolo 15 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 5 - Inserimento articolo 16 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 6 - Pagamenti relativi alle risorse finanziarie arrivate sui conti correnti bancari o postali fruttiferi
Articolo 7 - Iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
Articolo 8 - Commissario delegato
Articolo 9 - Funzionalità ed efficienza delle attività
Articolo 10 - Esigenze del Dipartimento della protezione civile
Articolo 11 - Modifiche ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 12 - Oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico
Articolo 13 - Modifiche ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754
Articolo 14 - Necessità di ricostruire la sede del Compartimento ANAS
Articolo 15 - Oneri connessi alla realizzazione delle iniziative