Articolo Normativa

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 15/4/2009 n. 3755

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Articolo 5

Inserimento articolo 16 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009

1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa e' autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita'».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Supporto all'attuazione delle iniziative
Articolo 2 - Sostituzione articolo 7 ordinanza di protezione civile n. 3754 9 aprile 2009
Articolo 3 - Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 4 - Modifiche articolo 15 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 5 - Inserimento articolo 16 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 6 - Pagamenti relativi alle risorse finanziarie arrivate sui conti correnti bancari o postali fruttiferi
Articolo 7 - Iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
Articolo 8 - Commissario delegato
Articolo 9 - Funzionalità ed efficienza delle attività
Articolo 10 - Esigenze del Dipartimento della protezione civile
Articolo 11 - Modifiche ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 12 - Oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico
Articolo 13 - Modifiche ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754
Articolo 14 - Necessità di ricostruire la sede del Compartimento ANAS
Articolo 15 - Oneri connessi alla realizzazione delle iniziative